Buone notizie per i giovani alla ricerca di un mutuo per l’acquisto della loro prima casa: a seguito infatti dell’entrata in vigore della legge 106 del 23 luglio 2021 (nata dalla conversione del decreto Sostegni bis n. 73 2021) sono state confermate, e in alcuni casi ampliate le agevolazioni a sostegno della popolazione under 36 per acquistare la prima casa. 290 sono i milioni di Euro che sono stati stanziati dal governo per l’anno 2021, e altri 250 milioni per il 2022, per permettere ai giovani con più difficoltà di avere accesso al credito bancario e ottenere un mutuo. Vediamo nel dettaglio cosa cambia con la nuova normativa, e cosa invece è rimasto invariato.
Estensione del Fondo Garanzia Prima Casa
La legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. C) aveva già istituito tramite il Ministero delle Economie e delle Finanze il Fondo di Garanzia per i mutui per la prima casa. Attraverso questo Fondo il governo si promuoveva di fornire ai contribuenti le garanzie richieste dagli Istituti di Credito per l’erogazione di mutui ipotecari, relativi all’acquisto dell’abitazione principale o alla ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica della stessa.

In pratica, grazie a questo fondo, la banca non ha più il diritto di richiedere delle garanzie a chi accende il mutuo (per esempio, richiesta di figure come genitori o parenti che fungano da garante). Inizialmente la legge di Stabilità prevedeva la garanzia concessa dal Fondo nella misura del 50% della quota capitale. Ora, grazie al comma 5 della nuova legge 106 del 23 Luglio 2021, questa percentuale è passata all’80% della quota capitale, nel momento in cui venga richiesto un mutuo il cui rapporto capitale sul valore della casa superi l’80%.
Sempre in merito al Fondo Garanzia, il comma 2 della suddetta legge prevede inoltre l’estensione in fascia prioritaria per l’accesso alle agevolazioni di cui sopra (che già prevedeva giovani coppie coniugate con o senza figli, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, abitanti in case popolari) anche per i giovani di età inferiore ai 36 anni il cui ISEE non superi i 40.000 euro annui. Tali agevolazioni sono in vigore per tutte quelle richieste che perverranno a istituti di credito e istituti finanziari a partire dal 24 giugno 2021 e fino al 30 giugno 2022.

Nuove agevolazioni fiscali in arrivo
Attraverso i commi 6-11 sono state inoltre introdotte nuove agevolazioni fiscali delle quali possono usufruire i giovani alla ricerca di un mutuo. Innanzitutto è previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti traslativi della proprietà di prime case, fatta eccezione per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli e palazzi storici).

Lo stesso esonero delle imposte è applicabile per gli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. È importante sottolineare che l’agevolazione è prevista solo per gli atti traslativi. Non sono compresi quindi i contratti preliminari, per i quali rimangono valide le imposte già previste, nel dettaglio:
- L’ imposta di registro, equivalente al 3% per gli acconti e allo 0,50% per le caparre confirmatorie);
- L’ imposta ipotecaria del valore di 200 euro;
- L’ imposta di bollo, del valore di Euro 155;
- La tassa ipotecaria, del valore di Euro 35.
È inoltre previsto il recupero dell’eventuale importo dell’Iva attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile o portandolo a diminuzione delle varie imposte applicabili sugli atti, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi, oppure in compensazione.
Anche per queste agevolazioni i beneficiari sono i giovani under 36. Il requisito di avere un ISEE inferiore a 40 mila euro trova applicazione in merito all’esonero delle imposte, ma non viene chiaramente esplicitato per quanto riguarda il recupero dell’Iva. Si attendono dunque chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Segnaliamo infine l’ultima agevolazione, che permette di essere esonerati dall’imposta sui finanziamenti pari allo 0,25% del valore del finanziamento.
Il periodo di validità delle agevolazioni fiscali menzionate è dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022. Il comma 10 della legge prevede infine che, qualora vengano meno i requisiti necessari a beneficiare delle agevolazioni, le imposte verranno recuperate applicando una maggiorazione del 30%.

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