Il Bonus Bebè 2021, anche detto assegno di natalità, è per l’appunto un assegno mensile corrisposto alle famiglie con figli nati, adottati o in affido preadottivo, fino a quando questi non compiano il primo anno di età.
Come effettuare la domanda
Per richiedere il Bonus bisogna presentare la domanda entro 90 giorni dalla nascita del minore, oppure, nel caso di adozione o affidamento preadottivo, dal suo ingresso nel nucleo familiare. I requisiti che dovrà avere un genitore per presentare tale domanda, sono i seguenti:
- Cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- Residenza in Italia;
- Convivenza con il figlio per il quale si richiede il bonus.
L’importo minimo del contributo è di €960 annui (€80 al mese), andando ad aumentare nei casi in cui vi sia un ISEE più basso. Ciò significa che per ottenere l’importo adeguato relativamente alla propria fascia ISEE di riferimento, è necessario che il richiedente del bonus abbia un ISEE in corso di validità o, eventualmente, un DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che indichi il nucleo familiare includendo il figlio per il quale si richiede l’assegno. Se non sarà possibile individuare la corretta fascia reddituale a causa di mancanze o incompletezze nella documentazione, la prestazione sarà erogata nella misura minima sopra citata (€960 annui).
La domanda può essere presentata nei seguenti modi:
- Sul sito ufficiale dell’INPS selezionando l’area “Tutti i servizi” e accedendo con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino);
- Contattando il call center ai numeri 803 164 per rete fissa, oppure 06 164 164 per rete mobile;
- Usufruendo di enti di patronato e intermediari dell’INPS sul territorio.
Infine vi sono alcuni casi specifici da prendere in considerazione al fine di presentare la domanda, di fatti, ad esempio, nell’eventualità dell’affidamento temporaneo la domanda potrà essere presentata dall’affidatario e l’importo della prestazione verrà calcolato sull’ISEE di quest’ultimo. Oppure, in caso di parto o ingresso in famiglia gemellare, occorrerà presentare una domanda per ciascun minore. Altra casistica invece è la minore età o l’incapacità di agire del genitore richiedente poiché, in quell’eventualità, la domanda potrà essere presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

Come funziona l’erogazione del bonus
L’assegno viene erogato a partire dal mese di nascita o d’ingresso in famiglia del minore. Nel caso vi sia la perdita della podestà o il decesso del genitore richiedente il bonus, quest’ultimo spetterà di diritto all’altro genitore, nel primo caso presentando una nuova domanda, mentre nel secondo caso senza compiere alcun provvedimento in particolare. Come già accennato precedentemente, la domanda dev’essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o entrata in famiglia del minore.
Se questo termine non dovesse essere rispettato ci sarà comunque la possibilità di presentare la domanda e di ottenere il bonus, perdendo però le mensilità precedenti. Di fatti, l’effettiva scadenza per poter presentare la domanda è la fine dell’undicesimo mese di vita del minore, ovvero un mese prima che compia un anno di età o che si compia un anno dall’ingresso nella famiglia. Approfondiamo ora gli importi.
L’importo della prestazione, come descritto precedentemente, è strettamente correlato all’ISEE del nucleo familiare che ne fa richiesta. Le fasce reddituali prese in considerazione dall’INPS sono le seguenti:
- Per un ISEE inferiore a €7.000 annui, l’assegno equivarrà a €1.920 annui (€160 al mese) o, nel caso di figlio successivo al primo, €2.304 annui (€192 la mese);
- Per un ISEE superiore a €7.000 ma inferiore a €40.000 annui, l’assegno equivarrà a €1.440 annui (€120 al mese) o, nel caso di figlio successivo al primo, €1.728 annui (€144 la mese);
- Per un ISEE superiore a €40.000 annui, l’assegno equivarrà a €960 annui (€80 al mese) o, nel caso di figlio successivo al primo, €1.152 annui (€96 la mese).
Per quanto concerne il pagamento, esso viene effettuato direttamente al richiedente tramite uno dei seguenti strumenti disponibili:
- Bonifico domiciliato;
- Accredito su conto corrente bancario o postale;
- Accredito su libretto postale o carta prepagata con IBAN;
- Conto corrente estero Area SEPA.
Lo strumento scelto dovrà essere intestato al richiedente, incluso il caso in cui a far richiesta sia il temporaneo affidatario del minore. L’unica eccezione vi è nel caso in cui la domanda è stata presentata dal legale rappresentante del genitore minore o incapace di agire, di fatti in questa eventualità lo strumento dovrà essere intestato al genitore e non al rappresentante.
Decadenza del Bonus Bebè 2021
L’erogazione dell’assegno viene interrotta in una qualsiasi situazione in cui sussista la perdita di un requisito fondamentale o il venir meno dell’adozione, affidamento preadottivo o podestà del genitore che ha fatto richiesta dell’assegno. Inoltre, in caso di decesso del figlio per il quale si richiede il contributo, quest’ultimo diviene automaticamente inesigibile, ovvero non se ne potrà più beneficiare.
Invece il bonus in sé cessa naturalmente di essere erogato nei casi in cui:
- Il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia;
- Il figlio compie i 18 anni di età.