Da ottobre 2026 i titolari di APE Sociale, isopensione e altri assegni di accompagnamento alla pensione troveranno un importo più alto sull'accredito INPS, con gli arretrati dal 1° gennaio per una parte di loro. Il beneficio è il taglio del cuneo fiscale applicato a prestazioni che, fiscalmente, prendono il posto dello stipendio: arriva in automatico, senza domanda. Il rovescio della medaglia è il conguaglio di fine anno, che può trasformare l'aumento in una somma da restituire.
Chi ha diritto e chi resta fuori
Possono ricevere il bonus i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione ordinaria. L'INPS cita l'APE Sociale, l'isopensione, gli assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo e le indennità dei contratti di espansione. Fuori restano le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati, comprese le pensioni integrative e complementari. La distinzione non è formale: un titolare di pensione di vecchiaia o ai superstiti non riceverà nulla, anche se ha un reddito basso. Il discrimine è la natura fiscale del trattamento, non l'importo.
Il meccanismo non nasce con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026: le due misure derivano dalla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e già si applicano ai redditi di lavoro dipendente, alla NASpI e ad alcuni trattamenti di cassa integrazione. Il documento INPS del 14 settembre porta le stesse agevolazioni sulle prestazioni di accompagnamento, con l'INPS nel ruolo di sostituto d'imposta.
Quanto spetta: il tetto sotto i 20.000 euro è 960 euro
L'importo non è uguale per tutti: dipende dal reddito complessivo e, per la somma non imponibile, anche dall'ammontare annualizzato della prestazione. Fino a 20.000 euro annui si accede alla somma non imponibile, calcolata in percentuale; tra 20.000 e 40.000 euro si accede a un'ulteriore detrazione dall'IRPEF lorda.
| Reddito complessivo | Beneficio | Misura |
|---|---|---|
| Fino a 20.000 € (prestazione fino a 8.500 €) | Somma non imponibile | 7,1% |
| Fino a 20.000 € (prestazione 8.500–15.000 €) | Somma non imponibile | 5,3% |
| Fino a 20.000 € (prestazione oltre 15.000 €) | Somma non imponibile | 4,8% |
| 20.000–32.000 € | Ulteriore detrazione | 1.000 € annui, rapportati al periodo |
| 32.000–40.000 € | Ulteriore detrazione | 1.000 × (40.000 − reddito) / 8.000 |
| 40.000 € e oltre | Nessun beneficio | 0 |
Applicando le percentuali agli scaglioni si ricava il tetto effettivo della prima misura: il 7,1% di 8.500 euro vale 603,50 euro, il 5,3% di 15.000 euro vale 795 euro e il 4,8% di 20.000 euro vale 960 euro. Chi resta sotto i 20.000 euro di reddito complessivo non può quindi superare 960 euro, mentre l'ulteriore detrazione arriva a 1.000 euro pieni tra 20.000 e 32.000 euro. La misura più generosa, in valore assoluto, è quella della fascia superiore.
Sul primo scaglione le fonti divergono: Lavoro e Diritti indica 7,1%, PMI.it riporta 7%. La differenza è di circa lo 0,1% del reddito, ossia poco più di 8 euro l'anno su una prestazione da 8.500 euro.
Arretrati da gennaio, ma solo per una parte dei beneficiari
I benefici fiscali relativi al 2026 vengono erogati a partire dalla mensilità di ottobre. Per la sola somma non imponibile il primo accredito include gli importi maturati dal 1° gennaio 2026; per l'ulteriore detrazione le somme pregresse vengono definite con il conguaglio fiscale di fine anno.

La conseguenza pratica è che il pagamento di ottobre può essere sensibilmente più alto del solito per chi rientra nella fascia fino a 20.000 euro, mentre chi sta sopra quella soglia non deve aspettarsi arretrati immediati. Dopo il primo accredito, l'importo viene rideterminato mese per mese: una variazione dei redditi conosciuti dall'INPS può modificare il beneficio in corso d'anno.
Pensione e APE insieme: il reddito si somma
Avere contemporaneamente una pensione e una prestazione di accompagnamento non esclude il bonus, ma il reddito pensionistico entra nel calcolo delle soglie. L'INPS ha indicato il caso di un titolare di APE Sociale da 18.000 euro annui che percepisce anche 8.000 euro di pensione ai superstiti.
Il reddito complessivo sale a 26.000 euro e determina il riconoscimento dell'ulteriore detrazione da 1.000 euro. Il confronto con lo scenario opposto è istruttivo: applicando il 4,8% ai soli 18.000 euro di APE Sociale si otterrebbero 864 euro di somma non imponibile. Sommare la pensione fa cambiare forma al beneficio, ma lo porta a 1.000 euro, 136 euro in più. Chi si trova in questa situazione mista non deve quindi temere che la pensione "bruci" l'agevolazione.
Un dettaglio tecnico conta per i redditi vicini alla soglia: la somma non imponibile non richiede capienza dell'imposta lorda, mentre l'ulteriore detrazione va usata entro il limite dell'IRPEF lorda residua dopo le altre detrazioni. Con poco IRPEF da compensare, la detrazione può risultare solo parzialmente utilizzabile.
Cosa controllare e il rischio conguaglio
Non serve presentare alcuna domanda: l'INPS riconosce il beneficio in automatico, sulla base delle informazioni reddituali nei suoi archivi. Il conguaglio di fine anno verifica poi quanto spettava davvero e, se emerge una somma non dovuta superiore a 60 euro, il recupero avviene in dieci rate di pari importo.
Il messaggio n. 2829 indica tre scenari: se la somma non imponibile anticipata non è più spettante ma resta il diritto all'ulteriore detrazione, si recupera solo la differenza; se era stata riconosciuta la detrazione ma a consuntivo spetta la somma non imponibile, debiti e crediti si compensano; se il reddito finale supera i limiti di legge, la detrazione non spettante viene recuperata con la rateazione. Chi ha altri redditi non presenti negli archivi INPS è esposto a tutti e tre.
Per questo l'Istituto sta preparando una procedura di rinuncia al beneficio, che sarà ospitata nella Piattaforma Fiscale sul sito INPS. Il servizio non è ancora attivo e l'INPS comunicherà con un successivo messaggio quando sarà utilizzabile.
Il consiglio operativo è semplice: verificare l'accredito di ottobre, ma non spendere gli arretrati prima del conguaglio, soprattutto se oltre alla prestazione si hanno altri redditi o una pensione che concorre alle soglie.
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