Chi è stato assunto nel settore privato dopo il 30 giugno 2026 ha 60 giorni per decidere dove destinare il proprio TFR. Se non consegna nulla, il silenzio vale come adesione: il trattamento di fine rapporto finisce automaticamente in un fondo pensione. È il rovesciamento del meccanismo che per anni ha premiato l'inerzia, e riguarda chiunque firmi oggi il primo contratto da dipendente privato.
Le procedure per raccogliere quella scelta sono pronte. Con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026 l'INPS ha adeguato Uniemens: dalla competenza di luglio 2026 il flusso accetta il nuovo valore "T3", che identifica la scelta espressa in modo esplicito con il modulo TFR3.
Chi deve compilare il modulo e chi può restare fuori
Il modulo è l'Allegato A del decreto interministeriale Lavoro-MEF del 4 settembre 2026 e si applica ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Chi era già in forza entro quella data resta sul modulo TFR2, con il semestre di silenzio-assenso previgente. Chi prosegue nella stessa azienda senza interruzioni non deve compilare nulla.
Prima di scegliere, il lavoratore dichiara la propria posizione previdenziale: da lì dipendono le opzioni ammesse.
| Situazione alla data di assunzione | Parte del modulo | Opzioni |
|---|---|---|
| Prima assunzione | Sezione 1 | A, B, C, D |
| Già iscritto a un fondo alimentato dal TFR | Sezione 2 | A, B, C |
| Nessun fondo alimentato dal TFR, o posizione riscattata per intero | Solo dichiarazione iniziale | TFR secondo l'art. 2120 c.c. |
L'ultima riga sfugge a molti: chi dichiara di non avere adesioni in corso non entra nel meccanismo dell'adesione automatica. Il TFR resta in azienda ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile e, dove previsto, va al Fondo Tesoreria INPS. Il diritto di destinarlo a un fondo pensione resta comunque aperto.
Le quattro opzioni per chi è alla prima assunzione
La Sezione 1 raccoglie la scelta di chi si affaccia per la prima volta al lavoro dipendente privato, o non ha posizioni pregresse:
- Opzione A – conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica. Di norma il 100%, salvo percentuali diverse fissate dagli accordi collettivi.
- Opzione B – non versare il contributo a proprio carico. Ammessa solo con retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale: restano attivi il TFR e la quota a carico del datore di lavoro.
- Opzione C – conferire il TFR in modo esplicito a un fondo pensione diverso da quello indicato dal contratto collettivo, con denominazione e percentuale.
- Opzione D – mantenere il TFR in azienda, o al Fondo Tesoreria INPS, rinunciando alla previdenza complementare. La scelta non è definitiva: si può aderire a un fondo anche in futuro.
Il testo definitivo ha cambiato due dettagli rispetto alla bozza diffusa a fine giugno. Nella Sezione 1 è sparito il richiamo agli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993: una quota inferiore al 100% è ammessa solo se la prevede la contrattazione collettiva. In assenza di accordi, la destinazione residuale è il fondo Cometa, individuato dal regolamento del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 85, e a quel fondo va l'intero importo.

Chi ha già un fondo pensione non può tornare al TFR in azienda
Per chi non è alla prima assunzione e ha un'adesione in essere alimentata, in tutto o in parte, dal TFR, le opzioni scendono a tre: conferimento automatico alla forma prevista dai contratti della nuova azienda (A), diniego al contributo a proprio carico alle stesse condizioni di RAL (B), conferimento esplicito a un fondo diverso, per esempio quello del precedente impiego (C).
Manca la vecchia opzione D. La nota del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2026 chiarisce che chi ha un'adesione alimentata dal TFR può mantenere il TFR in azienda solo se ha riscattato per intero la posizione nel fondo precedente. Per gli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 resta confermata la quota minima del 50%, quando gli accordi collettivi non destinano il TFR alla previdenza complementare.
Busta paga, Fondo Tesoreria e Uniemens: cosa tocca al datore
Il datore di lavoro conserva la dichiarazione firmata e ne rilascia copia al lavoratore. Il modulo sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro, e la compilazione online partirà dalla data che il Ministero renderà nota.
Chi supera la soglia dimensionale deve versare le quote mensili al Fondo Tesoreria INPS entro il 16 del mese successivo al periodo di paga, con richiesta del codice di autorizzazione "1R" e presentazione del modello SC34. Tra l'assunzione e la scelta definitiva la destinazione del TFR non è ancora stabilita: quelle quote viaggiano come competenze arretrate. Per versarle si usa il codice causale CF05 e, se la regolarizzazione arriva entro il mese successivo a quello della scelta, non sono dovuti sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive. Oltre quel termine scattano CF02 e CF11.
Il conto dei 60 giorni e la soglia che scende a 40 addetti
Un calcolo di calendario dice quanto la scelta sia già scaduta per qualcuno. Le nuove regole sono in vigore dal 1° luglio 2026: alla data di oggi, 30 settembre, sono passati 91 giorni. Chi è stato assunto il giorno d'esordio ha esaurito i suoi 60 giorni a fine agosto, circa 31 giorni fa: per quel lavoratore l'adesione automatica è già operativa, con TFR e contributi decorrenti dalla data di assunzione.
Il secondo numero riguarda il Fondo Tesoreria. La quota mensile versata dal datore al Fondo Tesoreria è pari al 7,41% della retribuzione utile ai fini TFR, al netto del contributo dello 0,50% a carico del lavoratore. E la soglia per scattare scende nel tempo, da 60 addetti nel 2026-2027 a 50 dal 2028 al 2031 e a 40 dal 2032 — una riduzione di 20 addetti, un terzo in meno in sei anni. Più imprese finiranno per versare il TFR al Fondo INPS invece di trattenerlo.
Per il lavoratore la differenza pratica sta nel soggetto che gestisce materialmente quelle somme: il TFR in azienda segue le regole dell'articolo 2120 del codice civile, quello versato al Fondo Tesoreria no. Conviene leggere con attenzione la parte informativa del modulo prima di firmare.
Per un neoassunto del settore privato la vera scadenza non è il contratto: è il sessantesimo giorno. Passato quello, la scelta la fa il silenzio.
Fonti
Indice dei Contenuti








