L’Istituto concede mutui ipotecari per l’acquisto di unità abitative non di lusso da adibire a prima casa sul territorio nazionale o per la surroga di mutui già contratti con istituti di credito per l’acquisto della prima casa.
Chi può richiederlo
Puoi richiedere un mutuo INPS se sei iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o in pensione, con un’anzianità di iscrizione non inferiore a un anno. In qualità di richiedente, tu o i componenti il tuo nucleo familiare non dovete risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:
- tu o i componenti del tuo nucleo familiare siate proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno 5 anni;
- tu o i componenti del tuo nucleo familiare siate proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% pur se non gravate da diritti reali di godimento;
- tu, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del tuo nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);
- l’inagibilità dell’abitazione di tua proprietà sia attestata dall’autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;
- tu sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue).

Procedura per ottenerlo
La domanda per la concessione del mutuo deve essere presentata compilata in ogni sua parte, esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica attraverso il portale INPS, ed essere completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio previste nel modulo di domanda stesso e di tutta la documentazione di cui agli allegati alla domanda medesima previsti dal Regolamento vigente e reperibili sul sito dell’Istituto. La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata dal 15 gennaio al 10 ottobre di ogni anno.
Pro e contro dei mutui INPS
Un limite è costituito dal fatto che il mutuo non può essere concesso se l’importo delle rate da pagare annualmente, comprensive degli interessi, supera il tuo trattamento utile equivalente alla metà del reddito annuo imponibile del nucleo familiare. Si tratta inoltre di mutui ipotecari, per l’acquisto della prima casa di abitazione, con un importo massimo erogabile di euro 300.000.
Questo tipo di strumento finanziario, può essere impostato a tasso fisso o a tasso variabile: per questo motivo il portale dell’INPS ti fornisce anche un servizio di assistenza online necessaria per simulare un piano di ammortamento utile alle tue esigenze ed uno di estinzione anticipata qualora tu abbia già acceso un mutuo di questa tipologia e decida di optare per questa soluzione.
Variazioni del tasso d’interesse
In qualità di iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, puoi chiedere la rinegoziazione del tasso del mutuo ipotecario in modalità esclusivamente telematica accedendo nell’aria riservata del portale INPS (in alcuni periodi dell’anno specificamente indicati). Questa misura si applica ai contratti di mutuo (con ammortamento semestrale o trimestrale) in regola con i pagamenti, che al momento della presentazione della domanda di rinegoziazione hanno applicato un tasso di interesse diverso da quello approvato con la Determinazione n. 12 del 29 gennaio 2020, ovvero ai mutui che:
- non hanno mai rinegoziato ai sensi della Determinazione Presidenziale n. 89/2017;
- hanno rinegoziato con la predetta Determinazione;
- hanno rinegoziato entro il 31/12/2019 in base all’art. 20, comma 5, del vigente Regolamento;
- sono stati erogati in vigenza del Regolamento dei MIE approvato con Determinazione Presidenziale n. 101/2018.
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