Per la prima volta in Europa, anche un’app, un sistema operativo o un aggiornamento software sarà trattato alla stregua di un elettrodomestico difettoso. Con la Direttiva (UE) 2024/2853, che gli Stati membri devono recepire entro il 9 dicembre 2026, il software viene espressamente qualificato come prodotto ai fini della responsabilità civile. Significa che se un programma cancella i tuoi dati, sbaglia un bonifico o ha una falla di sicurezza mai corretta, puoi chiedere il risarcimento. Non era così fino a oggi.
La normativa europea sulla responsabilità da prodotto difettoso risaliva al 1985, quando il software correva su floppy disk. In quarant’anni, con app store, cloud e intelligenza artificiale, il cittadino è rimasto in una zona grigia: dimostrare il difetto era quasi impossibile senza accesso al codice sorgente.
Cosa si può risarcire con le nuove regole
La direttiva allarga il perimetro del danno risarcibile. Non si parla più solo di danni fisici o materiali. Ora rientrano anche:
- La perdita o la corruzione dei dati: foto, documenti, archivi personali cancellati da un bug
- I danni alla salute psicologica, purché medicalmente accertati
- I danni economici diretti causati da un malfunzionamento, come un errore in un pagamento online
«Con le nuove regole europee viene finalmente riconosciuto un principio semplice: anche il software può essere difettoso e chi lo produce deve risponderne», sintetizza l’avvocato Antonella Votta, responsabile del Settore Privacy e Nuove Tecnologie di Codici.

Dimostrare il danno diventa più facile (ma non automatico)
Il cambio più concreto per il cittadino sta nell’onere della prova. Oggi tocca al consumatore dimostrare quale errore di programmazione abbia causato il danno, impresa spesso impossibile. Con la nuova direttiva, quando la complessità tecnica rende irragionevole ricostruire l’origine del difetto, il giudice può presumere l’esistenza del difetto o del nesso causale. Al danneggiato resta da provare tre cose:
- Che il software ha avuto un malfunzionamento
- Che da quel malfunzionamento è derivato un danno concreto
- Che tra i due esiste un collegamento plausibile
Un passaggio non scontato, ma molto più accessibile di quanto accada oggi.
Chi risponde del danno (non solo lo sviluppatore)
La responsabilità si estende lungo la filiera. Oltre al produttore del software, possono essere chiamati a rispondere importatori, distributori e chiunque modifichi il prodotto introducendo un difetto. Se un produttore di smartphone personalizza il sistema operativo e quella modifica causa la perdita delle foto, è lui a risponderne, non chi ha scritto il codice originale.
C’è un altro punto chiave: la sicurezza non si esaurisce al momento dell’acquisto. Se il produttore continua a fornire aggiornamenti, risponde anche dei difetti introdotti o non corretti dopo il lancio. Anzi: la direttiva considera potenzialmente difettoso anche un software su cui non venga rilasciata una patch di sicurezza necessaria per una vulnerabilità nota.
«La vera sfida sarà trasformare questo importante intervento normativo in uno strumento concretamente utilizzabile dai cittadini», avverte Votta. «Troppo spesso i consumatori scoprono i propri diritti soltanto dopo aver subito un danno». Il consiglio operativo è uno solo: conservare sempre evidenza del malfunzionamento (schermate, registrazioni, comunicazioni con l’assistenza), perché sarà il punto di partenza di ogni richiesta.
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