Con il provvedimento n. 200904 del 6 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha integrato le linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di adempimento collaborativo. Le due nuove schede tecniche, elaborate insieme all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), riguardano il trattamento contabile delle criptovalute e il diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura. Ma le indicazioni contenute in questi documenti non interessano solo le grandi aziende: offrono un riferimento concreto anche a professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA che detengono cripto-attività o hanno in corso contratti di lunga durata su beni di terzi.
Criptovalute in partita IVA: come classificarle e quando scattano le imposte
Chi esercita un'attività professionale o d'impresa e possiede criptovalute deve deciderne la corretta collocazione in bilancio, scelta da cui dipende il successivo trattamento fiscale. La scheda dedicata dall'Agenzia e dall'OIC chiarisce che, quando il bilancio è redatto secondo i principi contabili nazionali, le cripto-attività sono considerate beni immateriali non monetari, privi di consistenza fisica, e vanno inquadrate applicando in via analogica l'OIC 24.
La classificazione dipende dalla destinazione attribuita all'asset:
- Se le criptovalute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale (investimento a lungo termine), vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali. Non sono soggette ad ammortamento, ma resta l'obbligo di verificare eventuali perdite durevoli di valore.
- Se invece sono acquistate con finalità di rivendita nel ciclo operativo (trading), vanno iscritte tra le rimanenze e valutate al minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato, come previsto dall'OIC 13.
Il nodo fiscale è disciplinato dall'articolo 110, comma 3-bis, del TUIR, introdotto dalla Legge n. 197/2022. Il principio è netto: le oscillazioni di valore contabilizzate sono fiscalmente irrilevanti fino al realizzo. In pratica, le svalutazioni o gli apprezzamenti registrati in bilancio non producono componenti positivi o negativi di reddito e vanno neutralizzati con apposite variazioni in dichiarazione. Lo stesso criterio vale anche ai fini IRAP, come già chiarito dalla circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 e dalla risposta a interpello n. 78 del 20 marzo 2025.
Quando si paga davvero l'imposta? Soltanto al momento della cessione in cambio di moneta fiat o della permuta con altre cripto-attività: la differenza tra corrispettivo incassato e valore fiscale dell'asset concorre a formare il reddito imponibile del periodo.
Per un lavoratore autonomo che opera in partita IVA, questo significa che è essenziale documentare in anticipo la policy contabile adottata (criteri di iscrizione, valore iniziale, test di recuperabilità) e conservare la traccia del raccordo tra contabilità e dichiarazione fiscale. Le linee guida per l'adempimento collaborativo raccomandano proprio questo, e anche chi non è nel regime può tutelarsi adottando la stessa trasparenza documentale.

Diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura: contratto e deducibilità
La seconda scheda prende in esame una fattispecie frequente tra i professionisti: l'acquisizione, dietro pagamento di un importo in un'unica soluzione, del diritto di utilizzo esclusivo di un bene di terzi – per esempio una tratta di fibra ottica o un'infrastruttura di rete.
L'analisi condotta dal tavolo tecnico Agenzia-OIC distingue nettamente due situazioni.
- Locazione operativa: quando il contratto mantiene in capo al fornitore la proprietà e gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il diritto ha natura obbligatoria e non reale. Il corrispettivo iniziale va iscritto tra i risconti attivi e imputato gradualmente a conto economico per la durata del contratto, nella voce B8 (godimento di beni di terzi). In virtù del principio di derivazione di cui all'art. 83 del TUIR, questa ripartizione assume rilevanza anche ai fini fiscali: il costo è deducibile pro-quota per competenza.
- Locazione finanziaria: se in base all'Appendice A dell'OIC 12 il contratto è qualificabile come leasing finanziario, il maxi-canone iniziale è dedotto secondo i limiti temporali fissati dall'art. 102, comma 7, del TUIR, che impone una durata minima di deduzione rapportata al periodo di ammortamento del bene.
La differenza pratica per chi lavora in proprio è rilevante: un contratto di utilizzo esclusivo pagato tutto subito può nascondere un trattamento fiscale molto diverso a seconda che sia operativo o finanziario. La scheda impone di verificare natura del contratto, durata, corrispettivi, imputazione economica e trattamento tributario, e di conservare copia della documentazione contrattuale insieme alla motivazione del trattamento fiscale scelto.
Cosa mettere in ordine da subito
Le due nuove schede non obbligano i professionisti a modificare il proprio sistema contabile, ma suggeriscono un approccio di mappatura dei rischi fiscali che può rivelarsi decisivo anche fuori dal regime di adempimento collaborativo. In particolare, per ciascuna area si può predisporre un controllo interno minimo:
| Area da presidiare | Controllo da effettuare | Documentazione da conservare |
|---|---|---|
| Criptovalute | Verifica classificazione OIC 24 e coerenza con la destinazione economica | Policy contabile, criteri di valutazione, test di recuperabilità, raccordo fiscale |
| Diritto d'uso esclusivo | Analisi del contratto e imputazione corretta dei corrispettivi | Contratto, durata, canoni, competenza economica, motivazione del trattamento fiscale |
Questi accorgimenti aiutano a evitare ricostruzioni affrettate solo in caso di controllo e a dare solidità alla posizione del contribuente. Il meccanismo è lo stesso che l'Agenzia chiede alle imprese certificate: tracciabilità delle scelte contabili prima che diventino materia di contestazione.
Per un lavoratore autonomo con partita IVA, l'aggiornamento delle linee guida sul rischio fiscale rappresenta un promemoria utile: criptovalute e contratti di uso esclusivo sono due aree ad alta incertezza interpretativa, dove la documentazione preventiva può fare la differenza tra una gestione serena e un accertamento oneroso. Il provvedimento del 6 luglio 2026 non introduce nuovi obblighi per chi non aderisce al regime collaborativo, ma offre un binario già tracciato per mettersi in regola.
Fonti
- Quifinanza.it
- Adempimento collaborativo, linee guida aggiornate al 2026
- Informazionefiscale.it
- Lavoripubblici.it
- Tcnotiziario.it
- Ansa.it
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