Lavorare con temperature oltre i 35 °C non è solo un disagio: da luglio 2026 è un rischio formalmente valutato, con obblighi precisi per il datore di lavoro e diritti concreti per chi sta in cantiere, nei campi, in strada o in sella a una bici. La nota INL n. 5484 del 6 luglio 2026 ha consegnato agli ispettori una checklist operativa che tocca orari, pause, acqua, sorveglianza sanitaria e, quando serve, la sospensione secca delle attività. Ecco cosa cambia nella giornata di chi lavora — e come riconoscere se l’azienda sta facendo il suo dovere.
Cosa devono garantirti quando fa troppo caldo
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro non lascia spazio a misure cosmetiche. Durante gli accessi ispettivi — concentrati soprattutto su edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider — i funzionari verificano l’applicazione concreta delle misure, non la loro sola esistenza sulla carta.
Ecco i punti che toccano direttamente il lavoratore:
- Rimodulazione dell’orario: turni anticipati all’alba o posticipati al tardo pomeriggio, con possibilità di sospensione nella fascia 12:00-16:00 se le condizioni lo impongono.
- Pause effettive in aree ombreggiate, rinfrescate o climatizzate, strutturate e non lasciate alla buona volontà.
- Rotazione nelle mansioni più pesanti, così da ridurre il tempo di esposizione individuale allo sforzo fisico sotto il sole.
- Acqua fresca e potabile sempre disponibile su cantieri, campi e luoghi di lavoro all’aperto.
- Abbigliamento adeguato: indumenti leggeri, traspiranti e, quando serve, coprenti per proteggere dall’irraggiamento diretto.
Non sono consigli. Sono misure di prevenzione che l’ispettore può contestare se assenti, con conseguenze che arrivano fino alla sospensione immediata dei lavori nei confronti dei lavoratori esposti.
La sospensione del lavoro non è un automatismo (ma è un diritto)
Un passaggio cruciale della nota INL — e quello che interessa più da vicino chi ogni giorno è fuori con 38 gradi percepiti — riguarda la sospensione temporanea delle attività. L’Ispettorato richiama la nota n. 5291 del 21 luglio 2023 e conferma: quando le condizioni climatiche portano il rischio a un livello non accettabile, fermarsi è una misura di prevenzione necessaria.
Non esiste una temperatura fissa che faccia scattare il blocco in automatico. La valutazione deve tenere conto di:
- temperatura percepita e umidità
- esposizione diretta al sole e ventilazione
- tipo di abbigliamento utilizzato
- intensità dello sforzo fisico e durata dell’esposizione
Se le misure organizzative — orari modificati, rotazioni, pause — non bastano a riportare il rischio entro limiti accettabili, il datore di lavoro deve sospendere l’attività. E l’ispettore, in caso di inerzia, può disporre la sospensione direttamente in via di polizia giudiziaria.

Anche il preposto ha l’obbligo di intervenire (subito)
La nota INL richiama espressamente l’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008: il preposto — il caposquadra, il responsabile di turno, chi coordina sul campo — non può aspettare ordini dall’alto se durante il lavoro si manifesta un pericolo concreto legato al caldo.
In pratica: se un lavoratore accusa sintomi da stress termico o le condizioni peggiorano rapidamente, il preposto è tenuto ad adottare i comportamenti previsti dalle procedure aziendali e dalla normativa. Non farlo lo espone a responsabilità diretta.
Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria: il medico competente conta
Il rischio caldo non è uguale per tutti. Età, condizioni di salute, terapie in corso e intensità dello sforzo fisico cambiano la vulnerabilità individuale. Per questo gli ispettori verificano che il medico competente sia stato coinvolto nell’individuare prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori fragili o più esposti.
Se rientri in una categoria a rischio — patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, o semplicemente un’età che richiede cautele maggiori — la sorveglianza sanitaria deve tradursi in indicazioni operative concrete, non in una casella spuntata sul DVR.
Cosa fare se le tutele non ci sono
La nota INL invita gli uffici territoriali a promuovere iniziative di informazione verso le imprese, anche attraverso gli strumenti previsionali del progetto Worklimate e delle mappe di allerta disponibili a livello istituzionale. Ma il messaggio operativo per il lavoratore è un altro: se le misure mancano, può segnalarlo.
L’INL ha istruito i propri ispettori a considerare prioritario l’accertamento delle misure anti-calore durante i controlli estivi. E la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria — richiamata già dal messaggio INPS n. 1856 del 2017 — è accessibile proprio quando temperature superiori a 35 °C impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino lavorazioni incompatibili con il calore estremo.
Il caldo non è più un’emergenza da gestire giorno per giorno. Con le indicazioni operative del 6 luglio 2026, diventa un rischio strutturale valutato in anticipo — e un perimetro di diritti che ogni lavoratore può pretendere siano rispettati.
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