Installare i pannelli sul tetto di casa conviene, ma la bolletta più leggera può portare con sé una piccola sorpresa fiscale. Chi immette in rete l’energia prodotta in eccesso e riceve un compenso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) oggi ha un reddito a tutti gli effetti, e a partire dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno l’Agenzia delle Entrate lo sa già in automatico.
Cosa distingue l’autoconsumo domestico da un’attività commerciale
Il trattamento fiscale cambia in base alla potenza dell’impianto e all’uso che se ne fa. La soglia spartiacque è 20 kW: un impianto installato su un’abitazione e pensato per coprire i consumi della famiglia rientra nell’autoconsumo domestico. Si resta fuori dal regime d’impresa, anche se una parte dell’energia viene ceduta alla rete. Per chi supera quella taglia o vende sistematicamente tutta l’energia prodotta, invece, scattano l’obbligo di partita IVA e la tassazione completa del ricavato come reddito d’impresa.
Scambio sul posto addio: per i nuovi impianti ora c’è il Ritiro Dedicato
Chi installa oggi entra in un meccanismo diverso da quello a cui erano abituati i primi possessori di fotovoltaico. Lo scambio sul posto – il vecchio sistema che compensava l’energia immessa con quella prelevata – è stato bloccato per i nuovi impianti dalla delibera Arera 78/2025/R/efr del 4 marzo 2025. Vi possono accedere solo gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025 e per cui sia stata presentata domanda entro il 26 settembre 2025. In ogni caso, le convenzioni già firmate non saranno rinnovabili oltre i 15 anni dalla prima sottoscrizione. Per tutti gli altri il meccanismo di riferimento è il Ritiro Dedicato (RID), con cui il GSE acquista direttamente l’energia immessa a prezzi di mercato o al prezzo minimo garantito stabilito da Arera.

Quali somme vanno dichiarate e dove inserirle nel 730
Le cifre che il GSE versa al proprietario di casa non sono tutte uguali davanti al Fisco. Restano esenti da Irpef i vecchi contributi in conto scambio e le tariffe del Conto Energia (riservato agli impianti entrati in esercizio entro il 2013), perché considerati un semplice rimborso di costi energetici già sostenuti. Al contrario, sono redditi imponibili:
- la liquidazione delle eccedenze dello scambio sul posto, quando il valore dell’energia immessa supera quello dell’energia prelevata nell’anno;
- i proventi del Ritiro Dedicato, che rappresentano una cessione di energia a tutti gli effetti.
Per una persona fisica che non svolge attività d’impresa, queste somme sono classificate come redditi diversi da attività commerciali occasionali e vanno sommate al reddito complessivo. Si indicano nel quadro D del modello 730 oppure nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, scontando le aliquote progressive Irpef.
Il Fisco ha già i dati: la precompilata si arricchisce dal 2026
Da quest’anno non ci sono più scuse. Il decreto del Ministero dell’Economia del 21 gennaio 2025 ha imposto al GSE di trasmettere i compensi direttamente all’Agenzia delle Entrate. Gli importi dello scambio sul posto sono confluiti nella dichiarazione precompilata già l’anno scorso (redditi 2024), mentre dal 2026 tocca ai proventi del Ritiro Dedicato (redditi 2025). La responsabilità del controllo resta in capo al contribuente: il consiglio pratico è recuperare l’estratto conto dall’area riservata del portale GSE e verificare che le cifre caricate in automatico corrispondano esattamente a quanto incassato.
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