TFR 2026: 60 giorni per scegliere il fondo pensione o l’azienda

Dal 1° luglio 2026 chi viene assunto per la prima volta ha 60 giorni per decidere che fine farà il proprio TFR: fondo pensione o azienda. Non scegliere equivale a scegliere il fondo: la Legge di Bilancio n. 199/2025 ha introdotto il silenzio-assenso, invertendo la logica che fino ad oggi premiava l'inerzia. Per chi ha già accumulato un montante in un fondo complementare, la stessa legge porta più libertà su come riscuoterlo e uno sconto fiscale crescente per chi ci rimane a lungo.

Il silenzio-assenso e la finestra dei 60 giorni

Il meccanismo del silenzio-assenso trasforma l'inazione in una scelta attiva. Se entro 60 giorni dall'assunzione il lavoratore non si esprime, il TFR maturando confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato in azienda. Se i contratti ne prevedono più di uno, il TFR va a quello con il maggior numero di iscritti tra i dipendenti dell'azienda stessa. In assenza di accordi collettivi, la destinazione residuale è il fondo Cometa.

Per chi era già occupato prima del 1° luglio, il termine si allunga a 6 mesi.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire un'informativa completa al momento dell'assunzione: il fondo designato, il funzionamento del silenzio-assenso, le scadenze e le opzioni disponibili. I moduli aggiornati (il classico TFR2) non sono ancora stati pubblicati, ma il Ministero del Lavoro ha chiarito che per ora è accettata una dichiarazione scritta in forma libera.

Chi vuole tenere il TFR in azienda deve dirlo esplicitamente. La rinuncia non è irreversibile: si può cambiare idea e conferire il TFR a un fondo successivamente. Chi invece aderisce al fondo aziendale può, dopo 2 anni di permanenza, trasferire la posizione verso un altro fondo di propria scelta mantenendo il diritto al contributo del datore di lavoro.

Più libertà su come riscuotere al pensionamento

La riforma cambia anche le regole per chi si avvicina alla pensione con un montante accumulato in un fondo complementare.

Previdenza 2026: TFR, contributi agricoli e fondo complementare dal 1° luglio
Uomo anziano con occhiali esamina documenti al computer. Foto di SHVETS production su Pexels

La quota prelevabile in capitale (soluzione unica) sale dal 50% al 60% del montante totale. La clausola di salvaguardia resta: se il 70% del montante genera una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS, è possibile ritirare tutto in capitale.

Accanto alla rendita classica compaiono due nuove opzioni:

  • Rendita a durata definita: l'importo annuo si ottiene dividendo il montante per gli anni di vita attesa residua.
  • Erogazione frazionata periodica: il montante si riceve a rate per un periodo non inferiore a 5 anni, con importi liberamente determinabili nei limiti di legge.

Lo sconto fiscale per chi resta nel fondo

Le prestazioni frazionate sono soggette a una ritenuta d'imposta del 20%. Chi partecipa a lungo ottiene però uno sconto: per ogni anno oltre il 15° di iscrizione, l'aliquota scende di 0,25 punti percentuali, fino a un massimo di 5 punti. Chi raggiunge 35 anni di partecipazione totale arriva all'aliquota minima del 15%.

Il calcolo è esplicito: per abbattere l'aliquota di 5 punti servono 20 anni oltre la soglia dei 15 (5 ÷ 0,25 = 20), per un totale di 35 anni. È un incentivo pensato per chi inizia a lavorare oggi e non interrompe la partecipazione.

Una tutela aggiuntiva riguarda i redditi bassi: se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale INPS, la quota contributiva a carico del lavoratore non è obbligatoria in caso di adesione automatica.

La svolta concreta è questa: fino al 30 giugno 2026, non fare nulla significava tenere il TFR in azienda. Dal giorno seguente, non fare nulla significa entrare in un fondo pensione. La finestra dei 60 giorni è la vera novità operativa da segnare in agenda.

Fonti

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