Stai pensando di trasferire la residenza in un comune francese di confine mentre lavori per Banca d’Italia, magari con due giorni in sede e cento giorni annui di smart working dalla Francia? Se sogni di pagare le imposte solo in Francia grazie al regime dei lavoratori frontalieri, la risposta n. 132/E del 2 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ti riguarda da vicino: non sarà possibile. Le retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un residente francese restano assoggettate a tassazione esclusiva in Italia. Il motivo è tutto nella natura pubblica dell’ente e nell’articolo 19 del Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
Perché il regime frontalieri non scatta per la Banca d’Italia
La Convenzione italo-francese distingue due binari. Per i redditi da lavoro dipendente privato vale l’articolo 15: in via ordinaria tassazione concorrente nello Stato della fonte e in quello di residenza, ma per chi abita in una zona di frontiera e lavora nell’altra zona di frontiera scatta un’eccezione — tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Le zone frontaliere, per l’Italia, sono le Regioni confinanti; per la Francia, i Dipartimenti confinanti.
La partita cambia quando il datore di lavoro è un ente pubblico. L’articolo 19 della Convenzione stabilisce che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a fronte di servizi resi a quello stesso soggetto sono imponibili soltanto nello Stato che le eroga. In altre parole: paga le tasse in Italia chi riceve lo stipendio da un ente pubblico italiano.
Il confine tra i due regimi passa dall’attività svolta dall’ente: se l’ente pubblico esercita un’attività industriale o commerciale (come poste o ferrovie, esempi citati dall’Agenzia), le sue retribuzioni rientrano nell’articolo 15 e quindi, per i frontalieri, nella tassazione esclusiva in Francia. Se invece l’ente non ha natura commerciale, resta sotto l’articolo 19 con tassazione solo in Italia.
Bankitalia: ente di diritto pubblico, niente eccezione commerciale
L’Agenzia ha esaminato lo Statuto della Banca d’Italia e ha concluso che si tratta di un ente di diritto pubblico che svolge funzioni di banca centrale, persegue esclusivamente finalità pubbliche e non può operare per scopi commerciali o speculativi. La presenza di partecipazioni private nel capitale non altera questa natura. Di conseguenza, la Banca d’Italia non rientra tra gli enti pubblici che esercitano attività industriale o commerciale a cui si applicherebbe l’articolo 15. Nessun accordo specifico tra le Autorità competenti di Italia e Francia ha finora esteso l’articolo 19 a enti di questo tipo, né serve: per i dipendenti di Bankitalia vige direttamente il paragrafo 1 dell’articolo 19.
Il risultato pratico per te: se hai spostato la residenza in Francia e lavori in modalità mista (presenza in Italia due giorni a settimana e smart working per il resto), non puoi beneficiare del regime dei frontalieri. La tua retribuzione rimane imponibile esclusivamente in Italia, Stato della fonte.

Cosa cambia nella busta paga e nella dichiarazione dei redditi
Per il dipendente, l’impatto è immediato. La Banca d’Italia, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare le ritenute IRPEF a titolo di acconto sull’intero stipendio, come previsto dall’articolo 23 del DPR 600/1973. Nessuna franchigia legata allo smart working all’estero, nessun riparto della base imponibile in base ai giorni di presenza fisica: il reddito è integralmente tassato in Italia.
Sul fronte francese, il reddito da lavoro dipendente erogato dalla Banca d’Italia non va dichiarato (o meglio, va indicato ma il Trattato ne impedisce la tassazione in Francia). Questo evita la doppia imposizione, ma ti espone a un carico fiscale potenzialmente diverso da quello che avresti pagato se fossi stato soggetto al regime frontaliero francese. La scelta di trasferirti in un comune di confine, dunque, non produce il risparmio fiscale atteso.
L’Agenzia ricorda che l’accertamento dell’effettiva residenza fiscale in Francia è una questione di fatto che spetta all’Ufficio finanziario verificare. La risposta all’interpello vale assumendo che tu sia realmente residente in Francia, ma il controllo resta possibile.
Uno spartiacque per tutti i dipendenti pubblici in zona di frontiera?
La risposta n. 132/2026 non riguarda solo la Banca d’Italia. Il principio affermato — applicazione dell’articolo 19 a tutti gli enti di diritto pubblico che non svolgono attività industriale o commerciale — traccia una linea netta per qualsiasi dipendente di amministrazioni pubbliche italiane che valuti di trasferirsi in Francia mantenendo il lavoro in Italia, anche in modalità agile. Ministeri, enti locali, agenzie fiscali, Università statali: se l’ente non ha carattere commerciale, lo stipendio resta tassato in Italia, senza accesso al regime dei frontalieri.
Inoltre, la precisazione su come interpretare il paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione chiarisce che solo un accordo esplicito tra gli Stati può spostare nell’articolo 19 anche enti pubblici commerciali. Fino a quel momento, chi lavora per poste, ferrovie o altri organismi analoghi potrà continuare a invocare l’articolo 15 e, se frontaliero, la tassazione esclusiva in Francia.
Per chi ha davanti una decisione di residenza transfrontaliera, il messaggio è netto: prima di trasferirti, verifica se il tuo datore di lavoro è qualificabile come ente pubblico non commerciale. Un passaggio che può cambiare in modo sostanziale il reddito netto familiare.
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