Con il decreto n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio, il Ministero del Lavoro piazza un tassello decisivo nel collegamento tra sicurezza sul lavoro e convenienze economiche delle aziende. D’ora in poi, se un datore di lavoro commette violazioni gravi in materia di salute, sicurezza o regolarità dei rapporti di impiego, perde il diritto a sgravi contributivi e benefici normativi per un periodo che va da 3 a 24 mesi. Per chi lavora, il decreto non introduce nuovi diritti immediati, ma alza il prezzo dell’illegalità: chi taglia sulla prevenzione o sfrutta manodopera irregolare rischia di veder cancellati gli incentivi economici, e questo può diventare un deterrente più efficace di tante sanzioni.
La mappa delle violazioni che bloccano le agevolazioni
L’Allegato A del decreto elenca le fattispecie che fanno scattare lo stop ai benefici, graduando il periodo di esclusione in base alla gravità. Abbiamo sintetizzato le principali voci in una tabella, così da offrire una lettura immediata anche a chi vuole capire se la propria azienda rischia di finire nella lista nera.
| Violazione accertata | Periodo di stop a sgravi e benefici |
|---|---|
| Omicidio colposo sul lavoro per violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.) | 24 mesi |
| Rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni (art. 437 c.p.) | 24 mesi |
| Caporalato e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) | 24 mesi |
| Lesioni colpose gravi con violazione delle norme di sicurezza (art. 590 c.p.) | 18 mesi |
| Gravi inadempienze sulla sicurezza sul lavoro (omessa valutazione dei rischi, mancata nomina dell'RSPP, mancata fornitura di DPI, assenza di formazione e addestramento, violazioni in materia di cantieri, agenti chimici, biologici, fisici, e altre disposizioni del D.Lgs. 81/2008) | 12 mesi |
| Violazioni per lavori in sotterraneo (DPR 320/1956) | 12 mesi |
| Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 22 D.Lgs. 286/1998) | 8 mesi |
| Lavoro sommerso: mancata comunicazione preventiva di assunzione (art. 3 DL 12/2002) | 6 mesi |
| Patente a crediti mancante o con meno di 15 crediti (art. 27 D.Lgs. 81/2008) | 6 mesi |
| Violazione dei riposi giornaliero e settimanale (artt. 7 e 9 D.Lgs. 66/2003) – solo se riguarda almeno il 20% dell’organico | 3 mesi |
| Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e sicurezza non compresa nelle voci precedenti | 3 mesi |
Come si vede, i reati più pesanti – quelli che mettono a repentaglio la vita o la dignità dei lavoratori – comportano un’esclusione di due anni. Le inadempienze sulla sicurezza classica (valutazione dei rischi, formazione, dispositivi di protezione) fermano i benefici per un anno intero. Trova spazio anche la nuova patente a crediti introdotta per i cantieri: se il datore non ce l’ha o è sceso sotto i 15 punti, niente agevolazioni per sei mesi. Un segnale chiaro a chi opera nell’edilizia e nei settori a rischio.
Quando lo stop scatta davvero (e quando no)
Un dettaglio che fa la differenza: la perdita dei benefici non è immediata né automatica dopo un accertamento ispettivo. Il decreto precisa che le violazioni contano soltanto se diventano definitive, ossia quando c’è una sentenza passata in giudicato oppure un’ordinanza-ingiunzione non più impugnabile. In altre parole, finché il procedimento è in corso, gli sgravi restano.

C’è anche un doppio binario di esclusione: non fanno scattare la penalità quelle violazioni per cui il procedimento penale si è estinto perché il datore ha adempiuto alle prescrizioni degli organi di vigilanza (ai sensi degli artt. 20 e ss. D.Lgs. 758/1994 e dell’art. 15 D.Lgs. 124/2004) oppure ha scelto l’oblazione (pagamento volontario della sanzione) prevista dal codice penale. Insomma, chi rimedia in tempo e paga evita di perdere le agevolazioni. Questo meccanismo spinge alla regolarizzazione rapida, aspetto che per i lavoratori si traduce in una correzione delle condizioni di lavoro senza aspettare anni di contenzioso.
Perché questo decreto è un’arma in più per chi lavora
I numeri e le durate delle esclusioni sono calibrati. Il periodo più lungo, 24 mesi, è riservato a omicidio colposo e caporalato, i reati più distruttivi del rapporto di lavoro. Subito sotto, 18 mesi per le lesioni colpose gravi. Le violazioni strutturali sulla sicurezza (DVR assente, niente formazione, mancata consegna dei DPI) costano un anno di sgravi: un costo che per molte imprese, specialmente quelle che usufruiscono di incentivi per l’occupazione, può pesare più di una sanzione una tantum.
C’è anche un effetto di trasparenza indiretta. La perdita dei benefici non viene segnalata al singolo dipendente, ma il lavoratore che sospetta irregolarità può oggi sapere con esattezza quali violazioni fanno scattare lo stop. Se l’azienda per cui lavora è stata condannata in via definitiva per omessa valutazione dei rischi o per impiego di stranieri senza permesso, probabilmente non potrà più beneficiare di sgravi. Questo dato può orientare chi sta valutando un cambio di occupazione o chi vuole capire meglio la solidità del proprio datore di lavoro.
Infine, la soglia del 20% per i riposi non è casuale: colpisce le violazioni sistematiche sugli orari, quelle che interessano un’ampia fetta di organico. Se in un’azienda con 100 dipendenti 20 non fruiscono correttamente del riposo giornaliero o settimanale, tutta l’azienda perde gli sgravi per tre mesi. È un incentivo a monitorare non solo i casi singoli ma l’intera organizzazione del lavoro, con ricadute positive anche sulla qualità della vita dei lavoratori.
Il decreto 78 del 22 giugno 2026 non crea nuovi diritti individuali, ma rende più costoso trascurarli. Per un lavoratore, sapere che dietro a un DVR mancante o a un riposo negato può nascondersi la perdita di benefici per l’azienda significa che la partita della sicurezza si gioca anche sul terreno economico. E nei luoghi di lavoro, dove spesso la prevenzione è vissuta come un costo, questo spostamento di prospettiva può fare la differenza.
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