L'INPS ha appena sbloccato le risorse residue del 2019 per la riduzione contributiva del 35% legata ai contratti di solidarietà difensivi. Le aziende hanno tempo fino al 16 ottobre 2026 per recuperare l'arretrato tramite conguaglio, ma la vera partita per i dipendenti è un'altra: capire se questa agevolazione incide sulla loro posizione previdenziale e cosa fare se l'impresa non si attiva o ha cessato l'attività.
Il messaggio n. 2275 del 6 luglio 2026 non introduce nuove tutele per i lavoratori, ma accende un riflettore su procedure che chiamano in causa responsabilità datoriali e diritti contributivi maturati nei periodi di solidarietà. Per chi ha vissuto la cassa integrazione straordinaria con riduzione d'orario, sapere che l'azienda può ora recuperare risorse è un'occasione per verificare che tutto sia in regola anche dalla propria parte.
Lo sgravio spetta all'azienda: i contributi del lavoratore sono al sicuro?
La riduzione riguarda l'ammontare complessivo della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'impresa per i dipendenti in contratto di solidarietà, nella misura fissa del 35% e per un periodo massimo di 24 mesi (articolo 6, comma 4, del decreto-legge 510/1996, convertito dalla legge 608/1996).
Non c'è alcun taglio sulla quota contributiva a carico del lavoratore. Lo sgravio opera interamente sul versante datoriale: i contributi figurativi legati ai periodi di CIGS e la copertura pensionistica restano invariati. In altre parole, il beneficio contabile per l'impresa non si traduce in una riduzione della copertura previdenziale del dipendente.
Il meccanismo è lo stesso già applicato con le precedenti tranche di ammissione: la circolare INPS 100/2020 aveva fissato le regole iniziali, estese poi con i messaggi 1697/2021 e 2179/2024 man mano che emergevano fondi 2019 ancora disponibili. La novità di luglio 2026 è l'ennesima redistribuzione di somme residue, non un cambiamento di sostanza.
La scadenza è il 16 ottobre 2026: perché interessa anche al lavoratore
Le imprese ammesse devono esporre il credito nel flusso UNIEMENS usando il codice causale «L982» e completare le operazioni di conguaglio entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio, quindi 16 ottobre 2026.
Per il lavoratore, questa data è un punto di riferimento concreto. Se l'azienda non procede o commette errori nell'esposizione del credito, il mancato recupero dello sgravio non ha effetti diretti sulla busta paga né sulla contribuzione individuale — il danno è solo per l'impresa. Ma un'omissione può essere il sintomo di una gestione approssimativa dei rapporti con l'INPS, e su quello il dipendente ha tutto l'interesse a tenere gli occhi aperti.
La procedura, lo ricorda l'INPS nello stesso messaggio, deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro: è lui a dover presentare la documentazione alla Struttura territoriale competente, che verificherà i requisiti e assegnerà alla posizione aziendale il codice di autorizzazione «1W».

Aziende cessate o sospese: la procedura di regolarizzazione contributiva
Un passaggio che riguarda direttamente la sfera del lavoratore è quello relativo alle imprese che hanno cessato o sospeso l'attività.
L'INPS specifica che queste aziende non possono usare il conguaglio ordinario via UNIEMENS, ma devono seguire la procedura di regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig). Tradotto dal linguaggio amministrativo: se un ex datore di lavoro ha chiuso i battenti dopo un periodo di contratto di solidarietà, il recupero dello sgravio passa da un canale diverso, più controllato.
Per chi a suo tempo ha lavorato in quell'impresa e oggi vuole verificare la correttezza della propria posizione contributiva, il dato è duplice. Da un lato, l'esistenza stessa della procedura conferma che anche le aziende non più operative possono (e devono) regolarizzare. Dall'altro, resta a carico del lavoratore l'onere di controllare l'estratto conto contributivo per assicurarsi che i periodi di solidarietà risultino coperti correttamente. Il messaggio 2275 non introduce automatismi di garanzia su questo fronte.
Le aziende già coinvolte e i periodi coperti
La platea dei beneficiari è stata allargata in più fasi. La prima finestra riguardava i contratti di solidarietà con CIGS conclusi entro il 31 ottobre 2019, la seconda quelli chiusi entro il 30 settembre 2020. Le risorse ora redistribuite arrivano dai fondi 2019 non spesi e sono indirizzate alle imprese indicate nell'allegato al messaggio INPS.
Non sono numeri marginali, se si considera che dopo le assegnazioni del 2020, del 2021 e del 2024 si è reso necessario un ulteriore scorrimento. La quantità di fondi residui — non quantificata nel dettaglio dall'INPS — suggerisce che nel passaggio tra stanziamenti e fruizione effettiva ci siano stati attriti: domande non presentate, decreti non emessi in tempo, istruttorie rimaste ferme.
Dal punto di vista contabile, le somme in questione vanno imputate al conto GAW37349 («L982»), lo stesso già utilizzato per le tranche precedenti.
Tre cose che il lavoratore può fare subito
Al netto delle procedure riservate alle aziende, ci sono tre mosse pratiche che un dipendente (o ex dipendente) coinvolto in un contratto di solidarietà può mettere in campo senza bisogno di intermediari.
- Controllare l'estratto conto contributivo INPS per i periodi coperti dal contratto di solidarietà. La contribuzione figurativa da CIGS deve risultare accreditata integralmente. Eventuali buchi vanno segnalati alla Struttura territoriale competente.
- Chiedere all'azienda se è stata ammessa allo sgravio e se ha già avviato il conguaglio. La risposta non cambia la busta paga, ma dice molto sulla trasparenza della gestione previdenziale interna.
- Verificare lo stato della CIGS autorizzata, incrociando le date del decreto direttoriale di ammissione con i periodi effettivamente lavorati o coperti da integrazione salariale. Una difformità può nascondere errori nell'attribuzione dello sgravio e, a cascata, nella contribuzione individuale.
Questi passaggi valgono a maggior ragione per chi ha lavorato in aziende oggi cessate o sospese: il fatto che l'INPS abbia previsto una procedura ad hoc non garantisce di per sé che l'ex datore di lavoro la stia già utilizzando.
La regolarizzazione contributiva resta la cartina di tornasole di un sistema che scarica sulla diligenza individuale il controllo di procedure amministrative complesse. Il messaggio 2275 sblocca risorse per le imprese, ma ricorda — indirettamente — che il diritto alla contribuzione piena va presidiato.
Fonti
- Contratti di solidarietà: recupero dello sgravio 2019
- Quotidianopiu.it
- risorse residue 2019
- Recupero risorse. Istruzioni contabili
- Inps.it
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