La circolare INPS n. 74 del 16 luglio 2026 chiarisce finalmente quando un detenuto che ha lavorato per l’Amministrazione penitenziaria può ottenere la NASpI. Non è un tecnicismo previdenziale: per chi vive la detenzione, sapere che la fine del lavoro in cella non significa restare senza un euro è un pezzo concreto di reinserimento che entra nella quotidianità.
Il cuore del provvedimento è un principio semplice: il rapporto di lavoro intramurario è un rapporto di lavoro ordinario, con gli stessi identici doveri contributivi e – adesso anche in modo inequivocabile – con gli stessi ammortizzatori sociali. Se perdi il posto senza averlo scelto, la NASpI scatta. E l’INPS ha elencato quattro situazioni precise in cui quella perdita è considerata disoccupazione involontaria.
In quali casi un detenuto lavoratore ha diritto alla NASpI
L’Istituto individua quattro fattispecie. In ciascuna di queste, la cessazione del rapporto non dipende dalla volontà del lavoratore detenuto e apre quindi all’indennità, a patto che siano soddisfatti i requisiti contributivi ordinari.

- Scarcerazione per fine pena: una volta scontata la condanna, il detenuto non può decidere di continuare a lavorare per l’Amministrazione penitenziaria. La perdita dell’occupazione è assimilata alla scadenza di un contratto a termine.
- Conclusione del progetto lavorativo: molte attività in carcere sono organizzate a progetto. Quando il progetto finisce, il lavoratore non ha alcun potere di proseguirlo, e la cessazione dà diritto alla NASpI.
- Trasferimento in un altro istituto: la decisione sul trasferimento spetta esclusivamente all’Amministrazione. Se il cambiamento di struttura fa perdere il posto di lavoro, si realizza una disoccupazione involontaria.
- Misure alternative alla detenzione: l’ammissione all’affidamento o ad altre misure è disposta dall’autorità giudiziaria, non dal detenuto. Anche quando è il diretto interessato a presentare l’istanza, la cessazione del lavoro che ne deriva non conta come dimissione volontaria.
Quando la NASpI, invece, non arriva
La circolare mette un paletto chiaro: i periodi di inattività dovuti alla rotazione del lavoro carcerario non danno accesso all’indennità. In molti istituti i detenuti si alternano nelle mansioni disponibili per garantire a tutti un’opportunità lavorativa: in questi casi il rapporto non si interrompe, è solo sospeso, e non esiste lo stato di disoccupazione richiesto dalla legge.
Cosa significa per chi oggi sta scontando una pena
La novità cambia il calcolo di convenienza per chi lavora in carcere. Sapere che alla fine del percorso – che sia la scarcerazione, un trasferimento o una misura alternativa – si può contare su un’indennità di disoccupazione rende il lavoro penitenziario meno precario e più simile a un impiego esterno. Il dato pratico da tenere a mente è uno solo: la NASpI va domandata, e le sedi INPS verificheranno con l’Amministrazione penitenziaria che la cessazione rientri in una delle quattro ipotesi riconosciute.
Un effetto collaterale positivo: nei casi di contratto a tempo indeterminato, l’Amministrazione dovrà versare anche il ticket di licenziamento, il che rafforza ulteriormente l’equiparazione con il lavoro fuori dal carcere.
Il lavoro dietro le sbarre smette di essere una parentesi sospesa e comincia a somigliare, anche nel momento della sua conclusione, a un rapporto di lavoro vero. Con tutele vere.
Fonti
Indice dei Contenuti








