La Corte Costituzionale ha messo la parola fine a una battaglia legale che durava da anni: per ricevere l’assegno sociale i cittadini extracomunitari devono possedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 141 del 21 luglio 2026 dichiara legittimo l’articolo 80, comma 19, della legge 388/2000 e smentisce chi sperava in un accesso più ampio alla prestazione.
Il verdetto tocca migliaia di lavoratori stranieri regolarmente occupati in Italia con un permesso di soggiorno ordinario. Avere un contratto, pagare le tasse e risiedere legalmente nel Paese non basta: senza quel titolo specifico, l’INPS può legittimamente rifiutare la domanda.
Cosa ha deciso la Consulta e perché
La Corte ha dichiarato «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Cassazione. Il nodo era se il requisito del permesso di lungo periodo violasse il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e le norme europee sulla parità di trattamento nella sicurezza sociale.
A sciogliere il dubbio era già intervenuta la Corte di Giustizia UE il 5 marzo 2026 con la sentenza C-151/24 (causa Luevi). I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che l’assegno sociale italiano non rientra nel campo di applicazione del principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/98/UE.
La ragione è tecnica ma concreta: l’assegno sociale è una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo. Non è finanziato dai contributi del lavoratore, ma dalla fiscalità generale. Serve a garantire un reddito minimo a chi è in condizioni economiche disagiate e non ha mezzi sufficienti. Per questo il diritto europeo permette agli Stati membri di riservarlo a chi dimostra un legame stabile e prolungato con il territorio.
Assegno sociale: perché è assistenza e non previdenza
La distinzione cambia tutto per il lavoratore extraUE. Le prestazioni previdenziali (pensioni, disoccupazione) sono collegate ai contributi versati e godono di una tutela antidiscriminatoria più forte. L’assegno sociale, invece, appartiene alla sfera dell’assistenza sociale: lo Stato lo eroga a prescindere dalla storia contributiva del richiedente, attingendo al bilancio pubblico.
Proprio questa natura “non contributiva” lo colloca tra le misure che il regolamento CE 883/2004 definisce come prestazioni speciali in denaro, elencate nell’Allegato X. La Corte di Giustizia ha confermato che l’assegno sociale italiano figura in quell’elenco e dunque non è soggetto all’obbligo di parità di trattamento invocato dalla Cassazione.
Per la Consulta, una volta caduto il parametro europeo, cade anche la presunta violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Il principio di uguaglianza era stato chiamato in causa proprio in collegamento con le tutele UE: esclusa l’applicazione di queste ultime, non resta spazio per un giudizio di incostituzionalità.

I due requisiti che bloccano l’accesso all’assegno
La sentenza chiarisce un punto che aveva creato conflitti nei tribunali di merito. Per un cittadino extracomunitario non è sufficiente dimostrare 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Occorre anche il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che si ottiene dopo almeno 5 anni di permesso valido e al verificarsi di ulteriori condizioni:
- Reddito sufficiente al sostentamento
- Alloggio adeguato
- Superamento di un test di conoscenza della lingua italiana
I due requisiti – 10 anni di residenza e permesso di lungo periodo – devono sussistere congiuntamente. La Cassazione lo aveva già affermato e la Consulta lo ha avallato. Non si può compensare la mancanza del titolo di soggiorno con un periodo di permanenza più lungo.
Il caso concreto che ha innescato la pronuncia
La vicenda nasce dal ricorso di una cittadina albanese con permesso biennale per ricongiungimento familiare, che le permetteva anche di lavorare. L’INPS le aveva negato l’assegno sociale proprio perché sprovvista del permesso di lungo periodo.
Il tribunale di primo grado aveva dato ragione all’istituto. La Corte d’appello di Firenze aveva invece ribaltato la decisione, sostenendo che il successivo obbligo dei 10 anni di soggiorno avesse di fatto superato il requisito della carta di soggiorno. La Cassazione, investita della questione, ha rimesso gli atti alla Consulta chiedendo di verificare la legittimità della norma.
Con la sentenza n. 141 del 2026 la Corte Costituzionale ha ripristinato l’interpretazione più restrittiva: entrambi i requisiti restano in piedi e non sono alternativi.
Cosa fare se si sta valutando la domanda
Per un lavoratore extraUE con permesso di soggiorno ordinario, la strada verso l’assegno sociale è tracciata ma lunga. Il passaggio obbligato è ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Servono almeno 5 anni di soggiorno legale ininterrotto, un reddito minimo, un alloggio idoneo e la conoscenza della lingua italiana. Solo dopo si potrà accumulare il decennio di permanenza richiesto dalla legge per la prestazione assistenziale.
Chi ha già presentato domanda senza il titolo di lungo periodo e si è visto respingere la richiesta, non ha margini di impugnazione dopo questa sentenza. L’unica possibilità è regolarizzare la propria posizione e ripresentare l’istanza quando tutti i requisiti saranno soddisfatti.
La decisione della Consulta non introduce nuovi oneri, ma consolida un orientamento che i patronati e i CAF dovranno tenere ben presente nell’assistere i cittadini stranieri. L’assegno sociale non è una prestazione a cui si accede con il semplice status di lavoratore regolare: richiede un radicamento qualificato, certificato dal permesso di lungo periodo.
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