Assegno Unico, da oggi puoi prenderlo anche se tuo figlio vive in un altro Paese UE

Per ottenere l’Assegno Unico non serve più aver vissuto in Italia per almeno due anni e il beneficio si allarga ai figli fiscalmente a carico che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’INPS, con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, ha reso operative le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 19/2026, cancellando due paletti che tenevano fuori migliaia di famiglie transfrontaliere e lavoratori comunitari appena arrivati nel nostro Paese.

Per chi già percepisce l’assegno e vive stabilmente in Italia non cambia nulla: importi, ISEE e modalità di rinnovo restano identici. Le novità toccano invece tre categorie precise di lavoratori e genitori, che da oggi possono presentare domanda o vedere riconosciuto un diritto finora negato.

A chi servono davvero le nuove regole

Le modifiche non ritoccano gli importi né le maggiorazioni legate all’ISEE. Allargano la platea in tre direzioni:

  • lavoratori cittadini di altri Paesi UE che operano in Italia e non avevano maturato i due anni di residenza richiesti dalla vecchia normativa;
  • genitori con figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’UE, che prima erano esclusi perché il figlio non viveva sul territorio italiano;
  • lavoratori frontalieri e non residenti che svolgono attività lavorativa in Italia con iscrizione regolare a una gestione previdenziale obbligatoria.

La Commissione europea aveva contestato il requisito dei due anni di residenza (e quello alternativo del contratto di lavoro di almeno sei mesi) perché discriminatorio verso i lavoratori comunitari. Con la conversione in legge del decreto, quei vincoli sono stati eliminati in via definitiva.

Figli in un altro Paese UE: quando scatta il diritto

È il cambiamento più concreto per molte famiglie separate da un confine. Da oggi l’Assegno Unico può essere riconosciuto anche per figli che risiedono in un diverso Stato membro dell’Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

Questo significa che un genitore che lavora in Italia può chiedere l’assegno per il figlio che vive con l’altro genitore in Francia, Germania o Spagna, se ricorrono tutte le altre condizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021. Il beneficio non si estende ai figli residenti in Paesi extra-UE: per loro restano in vigore le regole precedenti.

Un aspetto da tenere presente: l’estensione non modifica la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE. Il nucleo continua a essere determinato secondo le regole vigenti; cambia soltanto la possibilità di includere quei figli tra i beneficiari della prestazione.

Lavori in Italia ma vivi all’estero? Adesso puoi fare domanda

Chi non risiede in Italia ma vi svolge un’attività lavorativa ha ora una finestra di accesso concreta. L’assegno viene riconosciuto solo per il periodo di effettivo lavoro in Italia, con queste condizioni:

Silhouette di genitore e figlio su davanzale con monete d'oro e skyline cittadino europeo, Assegno Unico per famiglie transfrontaliere
L'INPS estende l'Assegno Unico ai figli a carico residenti nell'Unione Europea, cancellando il vincolo biennale di residenza in Italia.
  • iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana;
  • regolarità contributiva;
  • assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia (anche quando, per detrazioni o esenzioni, l’imposta non è materialmente dovuta).

C’è una differenza operativa importante rispetto a chi risiede in Italia. I lavoratori non residenti devono presentare una nuova domanda ogni anno, riferita al periodo che va dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo. L’istanza va tarata sul periodo effettivo di lavoro svolto nel territorio italiano. Chi invece vive in Italia continua a beneficiare del rinnovo automatizzato già in uso.

Cosa succede se entrano in gioco due Stati europei

Quando un genitore lavora in Italia e i figli risiedono in un altro Paese UE, le regole europee sul coordinamento della sicurezza sociale stabiliscono quale Stato paga l’assegno in via prioritaria. Il criterio principale è il luogo in cui il genitore svolge l’attività lavorativa; in alcuni casi conta la residenza dei figli.

Se l’Italia risulta competente solo in via secondaria, l’INPS non eroga l’intero importo ma soltanto un’integrazione: la differenza tra quanto spetterebbe secondo la normativa italiana e l’importo già corrisposto dall’altro Stato membro. È un meccanismo pensato per evitare doppie prestazioni e garantire comunque un trattamento equo al nucleo familiare.

Domande già presentate: cosa controllare

L’INPS ha precisato come vengono gestite le richieste inoltrate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, cioè a partire dal 21 aprile 2026. Queste domande sono state definite inizialmente in via provvisoria, in attesa dell’aggiornamento dei sistemi telematici.

L’Istituto procederà a:

  • verificare nuovamente le domande;
  • ricalcolare gli importi spettanti;
  • riconoscere eventuali arretrati a partire da maggio 2026;
  • recuperare eventuali somme non dovute.

Per le famiglie già beneficiarie che vivono in Italia e non hanno figli all’estero, nessun adempimento nuovo. Chi invece rientra nelle categorie ora ammesse deve verificare la propria posizione e, se non l’ha ancora fatto, presentare domanda seguendo le indicazioni aggiornate dell’INPS.

Il punto per chi vive la dimensione transfrontaliera ogni giorno

Dietro la circolare c’è un cambiamento che tocca la vita quotidiana di decine di migliaia di famiglie. Un lavoratore rumeno o bulgaro arrivato in Italia da meno di due anni, finora escluso dall’assegno, oggi può accedervi. Un padre che lavora a Milano mentre i figli vivono con la madre in Spagna può chiedere la prestazione senza che il confine rappresenti un ostacolo amministrativo.

La partita pratica, per queste famiglie, si gioca su tre livelli: la presentazione della domanda entro i tempi giusti, la corretta documentazione del rapporto di lavoro e della residenza dei figli, e la consapevolezza che in presenza di due Stati coinvolti l’importo potrebbe arrivare come integrazione anziché come assegno pieno. Per i non residenti, la scadenza annuale del 28 febbraio è il primo appuntamento da segnare.

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