Green Pass sul Luogo di Lavoro: Controlli, Obblighi, Sanzioni ed Eccezioni

In vista di una possibile nuova ondata pandemica, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, il Governo ha approvato l’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass nei luoghi di lavoro. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus e le sorti dell’economia del Paese.

Green pass nei luoghi di lavoro: obblighi da osservare

Tale obbligo si applica sia ai dipendenti dell’azienda che a chiunque svolga attività lavorativa esterna, che voglia accedere ai locali della società stessa. Ai tirocinanti, e ai lavoratori in regime di somministrazione. Inoltre, non sussiste per il cliente l’obbligo di presentare la certificazione; per cui il lavoratore non avrà il diritto di richiederne l’esibizione. Ma potrà essere preteso dal suo datore di lavoro qualora acceda al luogo di lavoro.

Attività di controllo

Il Governo ha deciso di lasciare libero campo alle aziende sulle modalità di verifica del Green Pass dei propri dipendenti. Il controllo della cosiddetta Certificazione Verde COVID-19 può essere distinta in:

  • Verifica Automatizzata, in cui il dipendente prima di prendere servizio è tenuto ad eseguire lo screen del proprio Green Pass tramite appositi dispositivi aziendali installati.
  • Verifica Individuale, in cui l’Incaricato dopo aver ottenuto e firmato l’autorizzazione a trattare i dati sensibili dei soggetti. Può richiedere al lavoratore, in qualunque momento del suo turno lavorativo, l’esibizione del proprio Green Pass.
  • Verifica a campione, in cui l’Incaricato svolge una verifica a campione sui dipendenti mediante controlli individuali.

Una volta terminata la verifica di validità del Green Pass mediante la scansione del suo QR code, l’Incaricato dovrà segnare in un registro:

  • Il nominativo del dipendente oggetto di verifica;
  • La data di controllo;
  • La firma del lavoratore sottoposto al controllo.
green pass sul luogo di lavoro
Green Pass sul luogo di lavoro

Controlli esterni

Sussiste per i lavoratori esterni all’azienda occasionali e non, quali eventuali fornitori, rappresentanti, consulenti, ditte di pulizia, manutentori l’obbligo di presentare il proprio Green Pass all’Incaricato, che provvederà ad effettuarne una verifica Individuale.

Quanto si rischia e le sanzioni

I lavoratori sprovvisti di Green Pass non possono accedere al luogo di lavoro. Qualora il dipendente avesse comunicato preventivamente la mancanza del certificato all’azienda, è considerato assenza ingiustificata fino alla presentazione del Green Pass, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe legislative.

Durante l’assenza ingiustificata il lavoratore perde il diritto alla retribuzione ed a qualsiasi altro compenso. Ma non risulta essere soggetto a conseguenze disciplinari, e mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, non potendo in alcun modo essere licenziato.

Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di Green Pass durante il controllo da parte del rispettivo Incaricato aziendale, si considera assente ingiustificato entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe. Ma è prevista una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500. Ed è soggetto a conseguenze disciplinari per grave in osservanza ex art.220 co. 1 e 2 delle procedure aziendali secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile.

Esenzione medica

Il Dipendente esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica è tenuto a trasmettere senza ritardo tale certificazione al proprio Responsabile del Personale di Area di rifermento. La Direzione delle Risorse Umane dell’azienda provvederà a confermare o meno la validità dell’esenzione avvalendosi del Medico Competente, e della documentazione presentata. Per quanto riguarda i soggetti Esterni, è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro soltanto in vista della presentazione di certificazione medica di esenzione alla campagna vaccinale.

In caso di assenza di certificato di esenzione, sarà necessario un tampone negativo valido 48 ore dall’ora del tampone stesso, o un tampone antigenico rapido della durata di 72 ore. In ogni caso qualora il tampone fosse giunto al termine della scadenza, è importante che al momento dell’accesso sul luogo di lavoro sia ancora valido. Nel caso in cui scadesse durante il turno lavorativo, non implica l’allontamento del lavoratore. Poiché è importante che il tampone sia valido al momento del primo accesso.

Smartworking: è necessario il Green Pass?

Se il lavoratore svolge la sua attività lavorativa esclusivamente da casa, non è necessario l’obbligo del Green Pass. Tuttavia, qualora il dipendente svolgesse il suo lavoro in modalità alternata, ossia casa e qualche volta azienda, sarà necessario per il suddetto dipendente sottoporsi ad un tampone qualora sia sprovvisto di Green Pass ed esenzione medica.

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