Dal 15 luglio 2026 i fornitori di luce possono aderire al nuovo contributo volontario sulla bolletta elettrica. Per le famiglie con ISEE tra 9.796 e 25.000 euro (o tra 20.000 e 25.000 per nuclei con almeno quattro figli) lo sconto arriva a circa 60 euro, senza bisogno di presentare domanda, direttamente in fattura già da agosto. L’agevolazione lascia fuori chi ha già il bonus sociale, ma copre una fascia intermedia di lavoratori e nuclei che finora restavano senza aiuti. Ecco chi rientra, come funziona e quali vincoli possono far perdere il diritto.
Chi ha diritto al contributo volontario sulla luce
Possono ricevere lo sconto i clienti domestici residenti con fornitura elettrica attiva e un ISEE in corso di validità entro la soglia di 25.000 euro, purché non già beneficiari del bonus sociale elettrico. La platea effettiva include quindi due gruppi:
- nuclei con meno di quattro figli e ISEE superiore a 9.796 euro, fino a 25.000 euro;
- famiglie con almeno quattro figli a carico e ISEE compreso tra 20.000 e 25.000 euro.
L’agevolazione riguarda soltanto la bolletta della luce e non si estende a gas, acqua o rifiuti. Per ottenerla bisogna rispettare anche una serie di condizioni su consumi, contratto e fornitore.
Nessuna domanda: l’automatismo funziona con l’ISEE già presentato
Il contributo viene riconosciuto in modo automatico, senza che il cittadino debba attivarsi presso il venditore. L’INPS trasmette ogni mese gli elenchi dei nuclei con ISEE valido al Sistema Informativo Integrato, che incrocia i dati con quelli delle forniture elettriche. Se tutto corrisponde, il venditore riceve solo l’indicazione del diritto allo sconto, senza conoscere il valore dell’ISEE né altri dettagli reddituali.
Chi ha già una DSU che attesta un ISEE utile per il 2026 è quindi coperto d’ufficio. Per chi non l’avesse ancora presentata, è possibile farlo anche nei mesi successivi: la scadenza per ottenere l’agevolazione è il 31 dicembre 2026. Una volta inseriti nel flusso INPS, lo sconto sarà recuperato nella prima bolletta utile successiva all’invio dei dati.
I paletti su consumi e cambio fornitore
Oltre all’ISEE, la delibera ARERA n. 238/2026/R/eel fissa limiti stringenti su consumi e stabilità del contratto, che possono escludere dal beneficio anche chi ha i requisiti economici.

Ecco i vincoli principali:
- Consumo del primo bimestre (gennaio-febbraio, o primo bimestre intero per le utenze attivate dopo il 1° gennaio) non superiore a 500 kWh;
- Consumo annuale dei dodici mesi precedenti inferiore a 3.000 kWh (ciò esclude, per esempio, chi usa condizionatori o riscaldamento elettrico intensivo);
- Stesso fornitore tra il 1° gennaio 2026 (o data di attivazione) e il 1° luglio 2026: chi ha cambiato operatore nella prima metà dell’anno perde il diritto;
- Fornitura domestica residenziale attiva al 1° gennaio o attivata entro il 31 maggio 2026;
- Il titolare del POD deve coincidere con chi ha presentato la DSU o con un componente del nucleo familiare.
Il venditore, inoltre, deve aver aderito volontariamente all’iniziativa comunicandolo ad Acquirente Unico tra il 15 luglio e il 31 agosto 2026. Una volta aderito per un segmento di mercato (libero, maggior tutela, tutele graduali), deve applicare lo sconto a tutti i clienti che rispettano i requisiti, senza selezioni individuali. ARERA pubblicherà l’elenco degli operatori partecipanti.
A quanto ammonta e quando arriva in bolletta
L’importo non è un forfait uguale per tutti: viene calcolato applicando la componente PE del servizio di maggior tutela ai consumi effettivi del primo bimestre. Con il tetto di 500 kWh, lo sconto può arrivare a un massimo di circa 60 euro. Chi ha consumato meno riceverà una cifra proporzionalmente inferiore, indicata come voce separata in fattura.
Lo sconto compare nella prima bolletta di competenza da agosto 2026, purché il venditore abbia già aderito e il Sistema Informativo abbia completato le verifiche. In pratica, per chi ha la DSU già in regola, il beneficio si materializza subito, senza alcun passaggio burocratico.
Cinque situazioni tipo: quando scatta il diritto
Per capire se il bonus arriva o meno, servono esempi concreti. Ecco cinque casi limite, basati sulle regole ARERA.
- Famiglia con due figli, ISEE 18.000 euro, 420 kWh nel bimestre, 2.600 kWh annui: diritto riconosciuto, se il venditore è rimasto lo stesso e ha aderito.
- Nucleo con ISEE 22.000 euro e 510 kWh nel bimestre: escluso, perché supera il limite di 500 kWh.
- Famiglia numerosa (quattro figli) con ISEE 19.000 euro e bonus sociale già attivo: esclusa, perché già beneficiaria del bonus sociale ordinario.
- Cliente con ISEE 24.000 euro, consumi nella norma, ma ha cambiato fornitore prima del 1° luglio: escluso per mancanza di continuità del venditore.
- Nuova utenza attivata ad aprile con ISEE 21.000 euro e 350 kWh nel primo bimestre: diritto riconosciuto se l’attivazione è entro il 31 maggio e il fornitore aderisce.
Un aiuto concreto, ma attenzione alla fedeltà al fornitore
Il bonus bollette 2026 disegna un meccanismo senza domanda che premia i nuclei con consumi contenuti e un rapporto stabile con l’operatore. Per chi rientra nei parametri, lo sconto arriva in modo trasparente, senza code né moduli. Il rovescio della medaglia è che cambiare fornitore nei primi mesi dell’anno fa decadere il diritto, anche quando l’ISEE e i consumi sono in regola. Chi sta valutando un passaggio nel mercato libero farebbe bene a ricordare che la convenienza immediata potrebbe cancellare l’agevolazione in bolletta.
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