Il Golden Power è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2012 sotto il governo Monti. La sua nascita ha come modello di riferimento il Golden Share inglese e l’Action Specifique francese, ma riformulato in un’ottica di compatibilità con i dettami comunitari, dopo le procedure di infrazione e di censura che avevano coinvolto gli stati membri. Da anni, costituisce dibattiti e interrogativi ma, oggi è tornato al centro dell’attenzione a causa delle novità che sono state introdotte dall’ultimo intervento normativo, col decreto legge n.23 del 2020, il cosiddetto Decreto Liquidità, insieme agli ultimi decreti che disciplinano le modalità operative del Golden Power in tempo di crisi.
Cos’è il Golden Power
Il Golden Power, che tradotto significa Potere d’Oro, può essere definito come l’insieme dei poteri speciali di cui il governo si avvale per tutelare le società che operano in settori strategici, con lo scopo di proteggere gli interessi pubblici essenziali. Da ciò si evince che, la ratio della norma nasce dalla necessità da parte dell’esecutivo, di proteggere alcune società che operano in settori particolarmente importanti per tutelare alcune attività riguardanti settori strategici. Per questo motivo, viene considerato una specie di “scudo” attraverso il quale il governo tutela aziende che operano in settori fondamentali, come quello della sicurezza nazionale e della difesa, per proteggere interessi vitali dello Stato.

Come Funziona il Golden Power
Prima di esaminare quali sono le società coinvolte dall’applicazione della norma, attraverso l’evoluzione legislativa avvenuta nel corso degli anni, è bene capire come funziona il Golden Power. In sostanza, questi poteri consistono nella possibilità che ha l’esecutivo di “imporre condizioni, apporre il veto all’adozione di determinate delibere ed opporsi all’acquisto di partecipazioni” con riguardo alle imprese che operano nei comparti definiti nella normativa.
Ogni volta che ve ne siano i presupposti, dunque l’esecutivo può esercitare, sulla singola società, il potere di opposizione all’acquisto di determinate partecipazioni o scegliere di comandare condizioni specifiche sulla modalità di acquisto delle partecipazioni, ma, all’occorrenza, può anche applicare dei divieti o dei rifiuti sull’adozione delle delibere aziendali.
La Commissione Europea, in passato, è intervenuta stabilendo che l’esercizio di questi poteri devono svolgersi sul principio dell’imparzialità e dell’obiettività, e vanno esercitati attraverso criteri resi pubblici e mossi da motivazioni dettate da interesse generale. La Comunicazione comunitaria, nello specifico, li definisce “motivi imperiosi di interesse generale”. Ne deriva inoltre che, dall’esercizio di questi poteri speciali, nessuna restrizione può scaturire al fine di limitare la libera circolazione dei capitali. In ogni caso, anche l’esplicazione dei poteri deve avvenire nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, in base al quale lo Stato può esercitare solo i poteri strettamente necessari, al fine unico del raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
I Settori Strategici di Applicazione della Normativa
Nel corso degli anni il Golden Power ha subito diversi interventi normativi riguardanti in particolar modo l’ambito di individuazione dei settori di applicazione della legge. In origine, con decreto n.21 del 2012, i poteri speciali, esercitabili dall’esecutivo, erano sui settori di rilevanza strategica della difesa e della sicurezza nazionale ma anche in alcuni ambiti dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Nel 2014 con d.P.R. n.35 e 86 sono state individuate le procedure di attivazione dei poteri speciali, ed è stato stabilito che spetta al Presidente del Consiglio il compito di svolgere le attività propedeutiche all’esercizio di tali poteri.
Con decreto legge n.148 del 2017, nell’ambito dei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazione è stata introdotta un’ estensione dei poteri speciali al settore definito ad alta intensità tecnologica e, nel 2019, l’esercizio dei poteri è stato ampliato con l’inclusione del settore riguardante le “reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G”, per giungere fino alle novità introdotte dagli ultimi decreti che hanno fatto riaccendere l’interesse sull’argomento.
Le Novità Introdotte dai Decreti Covid
Nel 2020, con decreto legge n.23, divenuto noto col nome di Decreto Liquidità, nuovi e numerosi ambiti di applicazione della normativa sono stati introdotti, estendendo il controllo dello stato italiano a settori come quello della finanza, dell’assicurazione e del credito ma anche dell’energia e dell’acqua, della salute e della sicurezza alimentare fino agli assets riguardanti l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e i semiconduttori.
Il Decreto Liquidità, è stato adottato nell’ambito dell’emergenza sanitaria della pandemia, ed ha predisposto un’ampia estensione dell’ambito operativo dei poteri speciali. Ma, oltre all’ampliamento dei settori di intervento da parte dell’esecutivo, è stato definito anche il complesso delle operazioni riguardanti l’obbligo di notifica insieme alla previsione della possibilità, da parte del governo, di avviare d’ufficio, il procedimento di controllo. I motivi dell’intervento normativo risiedono nell’esigenza di “contrastare l’emergenza epidemiologica e di contenerne gli effetti negativi” attraverso il rafforzamento dei settori fondamentali della società al fine di salvaguardare l’economia italiana, dato che la crisi sanitaria ha anche incrementato notevolmente le incertezze del mercato economico.
Il successivo Decreto Legge n.137 del 2020, conosciuto col nome di Decreto Ristori, ha disposto la proroga del regime “speciale” del Golden Power introdotto con il Decreto Liquidità. Così per proteggere le aziende italiane da pericolose acquisizioni estere ed evitare ingenti perdite attraverso speculazioni finanziarie, al decreto liquidità sono succeduti i decreti n.179 e 180 nel dicembre 2020, che hanno rafforzato i poteri speciali dell’esecutivo, ampliato i poteri di controllo e rivisto le sanzioni previgenti.Con questi ultimi due decreti, contenenti rispettivamente il “regolamento per l’individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale” e “l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, si è voluto superare del tutto la potenziale violazione del principio di trasparenza degli ultimi interventi legislativi, attraverso l’introduzione di una precisa elencazione circa i beni e i rapporti di rilevanza strategica e rafforzando, nel contempo, gli esami e i controlli sugli investimenti esteri.
Considerazioni Finali
Una riflessione vale la pena spendere sulla complessa normativa del Golden Power: essa deve, prima di tutto, garantire il rispetto dei principi dettati dalla Commissione Europea e cercare di salvaguardare la libera circolazione di servizi facendo in modo di garantire il rispetto del libero mercato attraverso gli investimenti esteri ma, allo stesso tempo, deve operare in modo che gli stessi investimenti siano congruenti agli interessi strategici nazionali, una missione non affatto semplice e, come evidente, in continua evoluzione.