Il Superbonus 110% non trova pace, tra variazioni e rivoluzioni è sempre al centro dell’attenzione. Anche il Disegno di Legge di Bilancio 2022 se ne sta occupando, con importanti novità riguardo le scadenze e la misura dell’agevolazione. Non vi è ancora nulla di certo perchè il DDL può ancora cambiare durante il suo iter di approvazione in Parlamento, e per l’ufficialità vi è sempre da attendere il testo definitivo della norma, ma le anticipazioni avute sino ad oggi permettono di ridisegnare il calendario dei lavori dei prossimi anni. Vediamo insieme cosa cambia.
Superbonus 110%: una Panoramica delle Detrazioni
Il Superbonus 110% riguarda le detrazioni delle spese sostenute per l’efficientamento energetico e antisismico in determinate categorie di immobili (interventi cosiddetti “trainanti”), nonché per ulteriori lavori realizzati congiuntamente ai primi (interventi detti “trainati”). Per poter beneficiare dell’agevolazione i lavori devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. La legge prevede limiti massimi con riferimento a ciascuna categoria di spesa e differenziati per tipologie di immobili.
L’agevolazione è sotto forma di credito d’imposta, cioè un credito pari al 110% delle spese sostenute da scomputare dalle imposte che bisogna pagare in dichiarazione, ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo se le spese detraibili sono state sostenute negli anni 2020 e 2021, o in 4 quote annuali di pari importo se le spese detraibili sono state sostenute nel 2022.
Il credito può essere detratto direttamente in dichiarazione dei redditi oppure può essere ceduto a terzi (di solito banche e Poste) o utilizzato come contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore dei lavori: in quest’ultimo caso l’agevolazione non è del 110% ma al massimo pari all’importo della fattura.

Le Nuove Scadenze
A meno di ulteriori emendamenti apportati prima della definitiva approvazione, il DDL Bilancio prevede proroghe con termine diversificato in base alla tipologia di immobile e al soggetto beneficiario dell’agevolazione. In particolare, la scadenza del Superbonus viene fissata al 31 dicembre 2023 per gli interventi su condomini e su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà (vale a dire gli edifici plurifamiliari).
Per gli Iacp (gli Istituti autonomi case popolari) e le Cooperative di abitazione la scadenza dell’agevolazione è fissata al 30 giugno 2023, a meno che a quella data sia già stato completato almeno il 60% dei lavori, nel quale caso la scadenza potrà essere prolungata fino al 31 dicembre 2023. Per i lavori eseguiti su edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, onlus e associazioni di volontariato, la detrazione terminerà il 30 giugno 2022. Tale termine tuttavia può essere esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora sia stata effettuata la Comunicazione di inizio lavori (Cila) entro il 30 settembre 2021 o, in alternativa, il beneficiario abbia ISEE non superiore a 25.000 euro. La discussione sul Disegno di Legge però è ancora in corso e l’intenzione pare sia quella di alzare il limite ISEE a 40.000 euro se non addirittura eliminarlo del tutto.
Alla proroga del Superbonus 110% il Governo ha affiancato anche quella per esercitare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, con il nuovo termine allungato fino al 2025.
Cosa Cambia
Per quanto riguarda la procedura per richiedere il Superbonus, per il momento non cambia nulla, valgono le stesse regole previste dal Decreto Rilancio che l’ha introdotto. È però prevedibile che i decreti attuativi da emanare nei prossimi mesi modifichino l’iter ed introducano nuove regole e ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari: è il caso, ad esempio, delle villette, per le quali potrebbe essere richiesto il rilascio di un ISEE con data antecedente la fine dei lavori.
Una modifica importante, invece, è quella relativa al cosiddetto “decalage” per i condomini, cioè la rimodulazione della misura della detrazione, che è prevista al 110% solo fino al 2023 per scendere poi al 70% nel 2024 e assestarsi al 65% nel 2025.
Certamente saranno poi da programmare adeguati correttivi che assicurino la continuità di aliquota per i lavori a cavallo d’anno, che verrebbero altrimenti penalizzati con una percentuale di detrazione più bassa.Si sta inoltre discutendo sulla compilazione di listini prezzi prestabiliti, per impedire che le fatture aumentino in maniera incontrollata in virtù delle agevolazioni fiscali.
Si segnala infine che il cosiddetto Decreto Antifrodi dello scorso novembre ha reso obbligatoria, in un numero ben più alto di casi, l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato: il visto è ora indispensabile anche nel caso in cui il bonus venga fruito come detrazione in dichiarazione dei redditi e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Non serve il visto solo se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale. Lo stesso decreto pone in capo a Poste e banche il divieto di acquistare i crediti derivanti dal Superbonus 110% (nonché tutti i crediti derivanti dagli altri bonus edilizi) se emergono rischi di operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio o anche solo se sorgono difficoltà nell’identificazione del cliente.
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