Cassa integrazione per caldo 2026: chi è tutelato e quando spetta

Il decreto-legge approvato il 22 giugno 2026 dal Consiglio dei Ministri reintroduce una tutela concreta per chi lavora sotto il sole o in ambienti non raffrescabili: sospendere o ridurre l'attività lavorativa durante le ondate di calore eccezionali dà diritto alla cassa integrazione. Per milioni di lavoratori esposti al caldo estremo, questo significa che la busta paga non si azzera se le condizioni climatiche rendono impossibile operare in sicurezza.

Chi rientra nella tutela

La misura riguarda principalmente chi lavora all'aperto durante le ore diurne. I settori più esposti sono:

  • cantieri edili all'aperto
  • lavori stradali
  • attività agricole e florovivaistiche
  • cave ed escavazioni
  • manutenzione urbana
  • attività con esposizione prolungata al sole

La protezione non si limita all'esterno. Anche i lavoratori al chiuso possono accedervi, se l'ambiente non può essere adeguatamente ventilato o raffrescato per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, o se i sistemi di raffreddamento sono incompatibili con la lavorazione.

Per i settori coperti dalla CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria), la richiesta segue la via ordinaria. Chi lavora in settori non coperti dalla CIGO può accedere, nei casi previsti, all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale o dei fondi bilaterali.

La soglia dei 35 °C e la temperatura percepita

La soglia di riferimento indicata dall'INPS è 35 °C. Il termometro, però, non è l'unico parametro. La cassa integrazione può essere richiesta anche con temperature reali inferiori, se la temperatura percepita supera quella soglia per effetto di:

  • elevato tasso di umidità
  • esposizione diretta al sole
  • assenza di ventilazione
  • macchinari che producono calore
  • obbligo di indossare caschi, tute o altri dispositivi di protezione (DPI)
  • intensità dello sforzo fisico

Il riferimento operativo adottato da molte ordinanze regionali è la piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR, che segnala il livello di rischio per lavoratori esposti al sole durante attività fisica intensa. In molte regioni le ordinanze già adottate prevedono lo stop nella fascia 12:30-16:00 nei giorni e nelle aree segnalate a rischio.

Cassa integrazione per ondate di calore eccezionali
Operaio edile che si riposa durante una pausa lavorativa in cantiere. Foto di Mikael Blomkvist su Pexels

Come funziona la richiesta all'INPS

La domanda la presenta il datore di lavoro, non il singolo lavoratore. L'azienda deve motivare la sospensione in modo dettagliato: non basta richiamare genericamente il caldo, occorre spiegare perché quelle condizioni specifiche impediscono di lavorare in sicurezza, tenendo conto dell'attività, del luogo, degli orari e dei dispositivi in uso.

L'INPS valuta il contesto concreto: un cantiere esposto al sole o un campo agricolo presentano rischi molto diversi rispetto a un ambiente anche solo parzialmente climatizzato. La relazione tecnica deve essere completa per velocizzare l'accoglimento della domanda.

Se la sospensione è imposta da un'ordinanza di pubblica autorità, la causale cambia: il datore di lavoro può richiedere l'integrazione salariale specificando la sospensione per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori.

Cosa cambia rispetto all'anno scorso

Il decreto del 22 giugno 2026 reintroduce norme già in vigore negli scorsi anni. Il testo ufficiale non era ancora pubblicato al momento in cui scriviamo, e alcuni dettagli — come l'elenco preciso degli "operatori economici" ammessi — restano da definire.

Il punto di riferimento è il decreto n. 92/2025, che aveva previsto l'accesso alla CIGO senza versare il contributo addizionale e senza che i periodi fruiti venissero calcolati nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. Se queste condizioni saranno confermate anche per il 2026, l'azienda potrà tutelare i dipendenti senza erodere la quota di cassa integrazione disponibile per emergenze future: un vantaggio indiretto ma reale per il lavoratore.

Per chi opera in settori a rischio, la mossa concreta è confrontarsi con il responsabile della sicurezza aziendale per verificare se l'azienda sta monitorando le condizioni tramite Worklimate e se ha già predisposto la relazione tecnica: è questo documento, non il bollettino meteo, a determinare l'esito della domanda.

Fonti

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